formazione
Riconoscimento della formazione pregressa ed esonero dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al punto 4 dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

L'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ai punti 11 e 10 prevede, se ricorrono determinate condizioni, il riconoscimento della formazione pregressa e, in presenza di corsi di formazione approvati alla data di entrata in vigore dell'accordo avvenuta il 26 gennaio 2012 (da svolgere comunque entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo), l'esonero dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al punto 4 dall'accordo Stato-Regioni.

In ogni caso è previsto l'obbligo dell'aggiornamento entro 12 mesi per i lavoratori per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell'accordo, nell'arco dei cinque anni (a partire dalla data di svolgimento dei corsi) se erogata nell'ultimo quinquennio.

Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
Punto 10  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In prima fase di applicazione non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4,5 e 6 i lavoratori i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell'accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

Punto 11  
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori e i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

Per avvalersi dell'esonero o del riconoscimento della formazione pregressa, è necessario che siano state rispettate le previsioni normative e le indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

Per un confronto tra la formazione erogata (o da erogare ma con la condizione che sia stata formalmente e documentalmente approvata prima della data di pubblicazione dell'accordo) e quanto previsto dalla normativa si riportano di seguito gli articoli di legge di interesse, ricordando che alcune importanti novità in merito ai contenuti e alle modalità di attuazione dei corsi sono state introdotte dal D.Lgs 81/08 rispetto a quanto già previsto dal D.Lgs 626/94. In particolare nel D.Lgs 81/08 vengono specificate in modo più dettagliato le competenze da far acquisire ai lavoratori.

LA NORMATIVA

Attività di formazione svolta nel periodo di validità del D.Lgs 626/94
Decreto Legislativo n° 626 del 1994
Art. 22  
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
1. Il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature d lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Decreto 16 gennaio 1997
Art. 1  
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:
a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.

Attività di formazione svolta/da svolgere ai sensi del D.Lgs 81/08
Decreto Legislativo n° 81 del 2008
Art. 2  
DEFINIZIONI
"formazione": processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Art. 37  
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente Decreto successivi al I.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO E LE NORMATIVE SPECIFICHE


Il CCNL di riferimento è quello siglato il 27 novembre 2007. Il capo VII è dedicato alla tutela della salute nell'ambiente di lavoro. Non vengono però date in tale ambito indicazioni in merito alla formazione dei lavoratori sulla sicurezza.
Oltre al CCNL abbiamo alcuni Decreti del Ministero della Pubblica Istruzione.
Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n. 382
Art. 6  
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI FORMAZIONE
1. Specifiche iniziative sono assunte dall'amministrazione scolastica in ordine alla formazione e all'aggiornamento in tema di prevenzione e protezione dei soggetti individuati come datori di lavoro, i quali, a loro volta, provvedono all'informazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la formazione dei lavoratori prevista dall'articolo 22 del predetto decreto legislativo.

2. Iniziative ed attività di formazione, di informazione e di addestramento del personale dipendente sono altresì effettuate d'intesa con gli enti istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. I contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono quelli fissati dal decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.

4. Criteri, iniziative e risorse in materia di informazione e formazione sono altresì definiti dagli specifici accordi contrattuali.

Circolare Ministeriale 29 aprile 1999, n. 119
Punto 7  
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
Tutti i lavoratori e le figure ad essi equiparati devono essere informati e formati. Il Dirigente Scolastico assicurerà che ciascun lavoratore riceva una informazione ed una formazione adeguate in materia di igiene e sicurezza con riferimento al proprio posto di lavoro ed in relazione alle mansioni svolte. La formazione dei lavoratori e quella dei rispettivi rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare alcun onere economico a loro carico.

La formazione, costituisce un obbligo per il dirigente scolastico, il quale predisporrà, a tal fine, un piano organico nell'ambito delle attività formative programmate dall'istituto secondo la vigente normativa contrattuale.

Atteso, peraltro, che la formazione costituisce un obbligo anche per il lavoratore, che non può ad essa sottrarsi o rinunciare, il Dirigente scolastico curerà di assicurare, ove necessario, le opportune integrazioni delle relative attività, a fronte delle eventuali assenze dei destinatari, da qualunque causa prodotte.

Anche al fine di sovvenire alla possibile frammentazione delle attività formative derivante da trasferimenti, cambiamenti di mansioni od ogni altra motivazione, questo Ministero ha, predisposto, in materia, un apposito corso di autoformazione su supporto multimediale (CD Rom), già distribuito alle SS.LL. - e di libera duplicabilità, ove necessario - che soddisfa gli obblighi in questione, con relativa certificazione dell'avvenuto adempimento.

Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall'articolo 20 del d.l.vo 626 e dalla parte seconda del Contratto Collettivo Quadro (CCQN) del 7 maggio 1996 tra ARAN e Organizzazioni Sindacali, in materia di organismi paritetici, con funzioni di orientamento e di iniziative formative.

In proposito, si raccomanda un'attenta opera di promozione e vigilanza affinchè le attività di formazione ed informazione siano portate a tempestivo compimento.

Per quanto riguarda, poi, l'informazione dei lavoratori, estesa anche agli alunni, essa potrebbe essere correttamente ed opportunamente assicurata- previa consultazione del RSPP e del RLS- mediante la produzione e diffusione di opuscoli sintetici e di agevole definizione e consultazione, nei quali siano riassunti i principi indicati dalla normativa di riferimento, unitamente a quelle informazioni ritenute utili rispetto all'organizzazione dell'istituzione scolastica in materia di sicurezza, prevenzione e soccorso.

Questo Ministero, infine, ad integrazione del prodotto multimediale suindicato, promuoverà iniziative di formazione, dirette a porre i Capi di istituto nella condizione di meglio assolvere al proprio compito specifico cd essere, altresì, in grado di assumere la veste di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ove consentito (istituzioni con meno di duecento dipendenti, esclusi gli alunni).Torna opportuno segnalare, al riguardo, che nell'ambito del corso di formazione per Dirigenti Scolastico di cui al D.L.vo n.59/98 è previsto un apposito "curricolo elettivo" in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che i singoli interessati potranno scegliere e seguire. Specifici interventi di formazione saranno destinati ai Responsabili del servizio prevenzione e protezione nonché ai Rappresentanti dei lavoratori.

Analoghe iniziative potranno essere prese in considerazione per il personale della scuola nei piani provinciali di formazione ed aggiornamento, in merito alla formazione degli addetti alla SSPP (cosiddette "figure sensibili"), eventualmente anche in collaborazione con Istituti e soggetti specializzati (VV.FF. CRI INAIL ecc.).

Con l'occasione si ricorda come il Dipartimento per la Funzione Pubblica abbia stipulato un apposito accordo di programma con l'lNAlL che prevede anche un'attività di formazione graduale nell'ambito della normativa in questione e che il Gruppo lntegrato di Coordinamento, all'uopo costituito presso detta Struttura, ha avviato, tramite i Provveditorati agli Studi una rilevazione analitica sullo stato di attuazione della normativa per la sicurezza e sulla necessità di assistenza, al fine di un reciproco scambio di informazioni per concertare la programmazione di eventuali interventi in comune, in un'ottica di una fattiva collaborazione sinergica nell'ambito di tale accordo è stata a suo tempo diramata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio personale delle Pubbliche Amministrazioni, la Circolare n.3 del 1998, per le successive elaborazioni e programmazioni di iniziative, elementi conoscitivi sullo stato degli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

 
 
 

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