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Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori in merito alla salute e sicurezza sul lavoro. Aggiornamento della formazione erogata ai lavoratori.
E' previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore.
Per quanto riguarda le modalità di calcolo del quinquennio, si ritiene che lo stesso debba essere
computato a partire dall'ultima attività formativa erogata (es. per corsi di formazione/aggiornamenti svolti nel 2009 il quinquennio scade il 2014).
L'obbligo di aggiornamento per i lavoratori, per i quali la formazione (o aggiornamento) sia stata
erogata da più di cinque anni dalla data di pubblicazione dell'accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.
Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
- approfondimenti giuridico - normativi ;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda.
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale.
Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
Non è ricompresa, inoltre la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza dì nuovi rischi.
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