formazione
Formazione lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, e successive modifiche e integrazioni.

L'accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, disciplina ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonchè dell'aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici.

I corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici ove esistenti sia nel territorio che nel settore "Istruzione". Ove la richiesta non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il Dirigente scolastico procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione dell'attività di formazione. Ove invece la richiesta riceva riscontro, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Qualora sia previsto l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs 81/08, questo andrà ad integrare la formazione erogata ai sensi dell'accordo.

Il percorso formativo si articola nei seguenti due moduli distinti:

FORMAZIONE GENERALE

La durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Contenuti:
- concetti di rischio,
- danno,
- prevenzione,
- protezione,
- organizzazione della prevenzione aziendale,
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
- organi di vigilanza, controllo e assistenza.

FORMAZIONE SPECIFICA

La durata del modulo è stabilita per il settore "Istruzione" non inferiore alle 8 ore.
Costituiscono oggetto della formazione i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione, e i rischi specifici di cui ai Titoli successivi al I del D.Lgs 81/08.

Contenuti:
- Rischi infortuni,
- Meccanici generali,
- Elettrici generali,
- Macchine,
- Attrezzature,
- Cadute dall'alto,
- Rischi da esplosione,
- Rischi chimici,
- Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri,
- Etichettatura,
- Rischi cancerogeni,
- Rischi biologici,
- Rischi fisici,
- Rumore,
- Vibrazione,
- Radiazioni,
- Microclima e illuminazione,
- Videoterminali,
- DPI Organizzazione del lavoro,
- Ambienti di lavoro,
- Stress lavoro-correlato,
- Movimentazione manuale carichi,
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
- Segnaletica,
- Emergenze,
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
- Procedure esodo e incendi,
- Procedure organizzative per il primo soccorso,
- Incidenti e infortuni mancati,
- Altri Rischi.

La trattazione dei rischi sopra indicati va svolta secondo la loro effettiva presenza e specificità. Contenuti e durata devono essere comunque subordinati alla valutazione dei rischi effettuata dal Dirigente scolastico (fatta salva la contrattazione collettiva a livello settoriale e/o aziendale) e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e entità dei rischi effettivamente presenti, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.

Organizzazione e svolgimento del corso di formazione.
L'attività formativa può essere svolta sia in aula che nel luogo di lavoro, mentre per il solo modulo generale è consentito anche l'utilizzo della modalità di apprendimento e-Learning.

Per ciascun corso si dovrà prevedere:
a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;
b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso;
c) nominativi dei docenti;
d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
e) il registro di presenza dei partecipanti;
f) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;
g) declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento deve essere privilegiato un approccio interattivo che metta il lavoratore al centro del percorso di apprendimento.
A tali fini è opportuno:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi dì valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;
d) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Leaming e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze dì vita personale dei discenti e dei docenti.

Requisiti dei docenti
I corsi devono essere tenuti internamente o esternamente alla scuola da docenti (interni o esterni) che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e Sicurezza sul lavoro.
L'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.

Gli attestati
Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base alla frequenza del 90% delle ore di formazione previste.

Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi:
- Indicazione del soggetto organizzatore del corso;
- Normativa di riferimento;
- Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
- Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);
- Periodo di svolgimento del corso;
- Firma del soggetto organizzatore del corso.

 
 
 

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