| | | Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Provincie
autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Con accordo del 21 dicembre 2011, in sede di Conferenza Stato-Regioni sono stati definiti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione nonchè l'aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti.
L'applicazione della parte dell'accordo relativa alla formazione dei dirigenti e preposti è facoltativa, ma il datore di lavoro che ponga in essere un percorso formativo di contenuto differente da quello stabilito dall'accordo, dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica".
Il percorso formativo dedicato ai lavoratori è invece obbligatorio e include due moduli distinti: la Formazione Generale (di durata non inferiore alle 4 ore) e la Formazione specifica la cui durata minima è stabilita in base a macrocategorie di rischio. Per il settore "Istruzione" la durata minima è di otto ore.
Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto dell'accordo così come l'addestramento, se necessario, di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs n. 81/08.
La formazione può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro ma viene consentito, laddove ne ricorrano le condizioni, anche l'impiego di piattaforme e-Learning.
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