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ACCORDO STATO-REGIONI PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
 
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Con accordo del 21 dicembre 2011, in sede di Conferenza Stato-Regioni sono stati definiti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione nonchè l'aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti.
L'applicazione della parte dell'accordo relativa alla formazione dei dirigenti e preposti è facoltativa, ma il datore di lavoro che ponga in essere un percorso formativo di contenuto differente da quello stabilito dall'accordo, dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica".

Il percorso formativo dedicato ai lavoratori è invece obbligatorio e include due moduli distinti: la Formazione Generale (di durata non inferiore alle 4 ore) e la Formazione specifica la cui durata minima è stabilita in base a macrocategorie di rischio. Per il settore "Istruzione" la durata minima è di otto ore.
Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto dell'accordo così come l'addestramento, se necessario, di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs n. 81/08.

La formazione può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro ma viene consentito, laddove ne ricorrano le condizioni, anche l'impiego di piattaforme e-Learning.

 
    
    
 
Formazione dei lavoratori - Flow Chart

 
 
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         Formazione erogata da non più di cinque anni dalla data di pubblicazione dell'accordo e nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi       
      Aggiornamento quinquennale di durata minima di sei ore  
        
         
          
         Formazione erogata da più di cinque anni dalla data di pubblicazione dell'accordo e nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi       
      Aggiornamento di durata minima di sei ore entro 12 mesi  
        
         
  Personale in servizio       
   Verifica della formazione acquisita da ciascun lavoratore             
         
          
         Formazione inadeguata o non erogata ma in presenza di corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell'accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi       
      Formazione (secondo i criteri prima specificati e solo in fase di prima applicazione) entro dodici mesi dalla data in vigore dell'accordo  
        
         
          
             I lavoratori devono frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 dell'accordo. Non essendo indicato alcun termine per la loro conclusione si presume che l'attivazione dei corsi debba intendersi immediata   
     Formazione inadeguata o non erogata   
        
         
          
    
    
    
         Personale in possesso di attestati di frequenza relativi a corsi di Formazione Generale e di Formazione Specifica di cui al punto 4 dell'accordo o di formazione erogata da non più di cinque anni dalla data di pubblicazione dell'accordo e nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi   Aggiornamento quinquennale di durata minima di sei ore
Deve essere, se ne ricorrono le condizioni, ripetura la parte di formazione specifica limitata alle modifiche dovute al trasferimento/nuovo rapporto di lavoro (attrezzature, sostanze, preparati pericolosi, ecc.).
  
        
        
        
          
   Personale di nuova
assunzione
    Personale in possesso di attestati di frequenza relativi a corsi di formazione erogati da più di cinque anni dalla data di pubblicazione dell'accordo e nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi   Aggiornamento di durata minima di sei ore ma solo se effettuato entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo.
Deve essere, se ricorrono le condizioni, ripetura anche la parte di formazione specifica limitata alle modifiche dovute al trasferimento/nuovo rapporto di lavoro (attrezzature, sostanze, preparati pericolosi, ecc.).
  
  Verifica della formazione acquisita da ciascun lavoratore      
       
        
          
             I lavoratori devono frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 dell'accordo. La formazione va effettuata prima della adibizione del lavoratore alle proprie attività e ove non risulti possibile il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.   
     Formazione inadeguata o non erogata   
        
         
          
   scarica il testo dell'Accordo