1) Occorre innanzitutto reperire l'organigramma della sicurezza in vigore nel precedente anno scolastico, e verificare se esiste
la necessità di effettuare sostituzioni o aggiunte (ad esempio a causa di pensionamenti o trasferimenti di personale, per mancato
possesso di idonei attestati di partecipazione a corsi di formazione obbligatori, per numero insufficiente di addetti).
Al fine di avere costantemente aggiornato l'organigramma ed eseguire velocemente i suddetti controlli, è buona norma custodire
nel Documento di Valutazione dei Rischi le copie degli attestati di partecipazione del personale scolastico ai corsi di formazione
previsti dal D.lgs 81/08. In caso contrario, deve essere chiesta copia delle attestazioni al personale interessato (incluso nell'organigramma)
o fatta una ricerca nei fascicoli personali. Le copie degli attestati vanno poi inserite nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). Se dal controllo
risulta che alcuni addetti non sono in possesso degli attestati di formazione, questi dovranno frequentare in tempi brevi i
previsti corsi di formazione oppure essere sostituiti con altri lavoratori aventi i requisiti richiesti.
Le figure da inserire nell'organigramma della sicurezza sono almeno le seguenti:
- Datore di lavoro (Dirigente scolastico)
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Rappresentante dei lavoratori
- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (quattro unità per sede
di dirigenza oltre una unità per ogni eventuale ulteriore plesso scolastico)
- - Squadra di emergenza:
- Addetti antincendio (almeno 2 per ogni piano di ciascun plesso
(edificio) della scuola, incluso il Coordinatore
- dell'emergenza);
- Addetti al primo soccorso (almeno due per ogni plesso (edificio)
della scuola);
- Addetti alle comunicazioni esterne (due per plesso scolastico);
- Ausiliari assistenza disabili (il loro numero dipende dal numero
di inabili presenti e dalla gravità);
- Responsabili area di raccolta (almeno due per ogni punto di raccolta).
Nella scelta del personale addetto alla squadra di emergenza, osservati i requisiti richiesti, è opportuno preferire nell'ordine i collaboratori
scolastici, il personale di segreteria ed infine i docenti.
2) Al momento della assunzione di nuovo personale (inclusi i supplenti), è consigliabile che l'assistente amministrativo incaricato, richieda al dipendente
tutta la documentazione (attestati) in suo possesso riguardante la formazione/informazione acquisita (corsi presso i VV.FF. o USL, addestramento,
formazione multimediale con CD del Ministero della Pubblica Istruzione, ecc.). La suddetta documentazione, distinta per lavoratore,
dovrà essere conservata in appropriata cartella e consegnata all'addetto al SPP incaricato della compilazione dell'organigramma che provvederà
a inserire gli attestati nel DVR.
3) Nell'affidare i succitati compiti ai lavoratori bisogna tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute
e alla sicurezza.
E' inoltre richiesta per alcune figure la frequenza a specifici corsi e l'obbligo di aggiornamento periodico. Per tale motivo non è sufficiente
verificare il solo possesso dell'attestato di frequenza ma è necessario anche controllare la data di conseguimento. In particolare abbiamo:
Rappresentante dei lavoratori: è richiesto l'attestato di frequenza a specifico corso realizzato in collaborazione con gli organismi paritetici
ove presenti, della durata minima di 32 ore. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità d'obbligo di aggiornamento periodico
la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le scuole che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le scuole che occupano più di 50 lavoratori.
Addetti al Servizio di prevenzione e protezione: è richiesto il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore nonchè di attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In base al Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n.195 sono previsti due moduli
formativi:
- Modulo A (28 ore): costituisce il modulo base, propedeutico rispetto al Modulo B.
- Modulo B (della durata di 24 ore per il settore dell'Istruzione): costituisce il modulo di specializzazione, adeguato alla natura dei rischi. Ha una validità
quinquennale e comporta l'obbligo di frequenza di un corso di aggiornamento alla scadenza dei 5 anni.
Per il Responsabile del SPP è obbligatoria anche la frequenza al Modulo C (24 ore) di specializzazione.
Addetti antincendio: è richiesto l'attestato di frequenza a corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio o alto.
Quando nella scuola sono presenti più di trecento persone è previsto che l'addetto consegua l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della
legge 28 novembre 1996, n. 609 mediante il superamento di una prova (anche per gli addetti all'antincendio è previsto l'aggiornamento ma non è stata
ancora stabilità la periodicità).
Addetti primo soccorso: attestato di frequenza a corso per addetti al primo soccorso. La formazione andrà ripetuta con
cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico (Decreto 15 luglio 2003, n.388).
4) Una volta definito l'organigramma questo deve essere esposto in ogni plesso (compresa la sede centrale) in luogo ben visibile e
frequentato (preferibilmente in prossimità dell'ingresso della scuola).Inoltre all'inizio di ogni anno scolastico l'organigramma va reso noto a tutto
il personale scolastico a mezzo circolare informativa (anche se risulta invariato, e questo soprattutto per le nuove assunzioni).
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