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L'art. 34 della Legge Regione Puglia 16.4.2007, n. 10 "Norme per la prevenzione della diffusione di malattie infettive" sostituito dall'art. 10 della
Legge Regionale n. 45 del 23 Dicembre 2008 "Norme in materia sanitaria" dispone che le scuole di ogni ordine e grado hanno
l'obbligo di provvedere, secondo la periodicità stabilita nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi, e comunque almeno una volta all'anno, e
ogni qualvolta sia necessario, all'ispezione e al controllo igienico-sanitario dei sistemi di condizionamento dell'aria e di ventilazione, dei sistemi di distribuzione
e di raccolta idrica e degli ambienti in generale di cui all'allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Sulla base delle disposizioni dettate dalla Legge 11.1.1996, n. 23, le suddette attività fanno capo all'Amministrazione proprietaria degli immobili. Al fine di
ottemperare a quanto disposto, in base all'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 81/08, andrà inoltrata all'Amministrazione proprietaria, da parte del Dirigente scolastico, specifica richiesta.
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