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Circolare Ministero del Lavoro del 18 Novembre 2010

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con lettera circolare del 18/11/2010 ha indicato un percorso metodologico di valutazione del rischio stress lavoro-correlato.
La metodologia prevede una prima fase di valutazione (preliminare) in cui andranno analizzati una serie di indicatori, oggettivi e verificabili, e una seconda (eventuale), da attivare successivamente qualora la valutazione preliminare abbia evidenziato la presenza di un rischio da stress lavoro correlato e le corrispondenti misure adottate, per la sua eliminazione o riduzione, si siano dimostrate inefficaci.

La valutazione sia preliminare che approfondita deve prende in esame non i singoli lavoratori ma gruppi omogenei di lavoratori che per tipo di mansione risultino esposti a rischi dello stesso tipo. La programmazione temporale delle suddette attivitā e l'indicazione del termine delle stesse deve essere riportato nel DVR.
La data del 31 dicembre 2010, deve essere intesa come data di avvio delle attivitā di valutazione.

Valutazione preliminare

La valutazione preliminare prevede la rilevazione e l'analisi dei seguenti indicatori:

    1. Eventi sentinella. Gli indicatori vanno desunti da dati storici in possesso dell'azienda e riguardano in particolare l'incidenza infortunistica, le assenze per malattia, eventuali procedimenti disciplinari, lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. Si riporta a titolo di esempio una scheda relativa all'analisi documentale.
    2. Fattori di contenuto del lavoro. Riguardano l'ambiente di lavoro e le attrezzature, i carichi di lavoro e ritmi, ecc..
    3. Fattori di contesto del lavoro. Riguardano il ruolo, i conflitti, l'autonomia decisionale, ecc.. Si riporta a titolo di esempio una check list sulle caratteristiche stressanti del lavoro.

Nella valutazione dei fattori di contesto e contenuto di cui ai punti 2 e 3 vanno coinvolti i lavoratori e/o il RLS/RLST.
Qualora dalla valutazione preliminare risulti un livello di rischio basso (in tal caso non saranno previste particolari azioni correttive), č sufficiente riportare nel Documento di Valutazione del Rischio l'esito della valutazione.
Nel caso invece si rilevino elementi di rischio da stress lavoro correlato tali da rendere necessarie misure correttive, gli interventi richiesti vanno pianificati ed adottati.
Qualora gli interventi correttivi si dimostrino inefficaci, si procede alla fase successiva (i tempi previsti per questa seconda fase devono essere indicati nel DVR).

Valutazione approfondita

La valutazione deve prevedere la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, attraverso questionati, focus group, interviste, ecc.
 

 
 
 

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