Il luogo di lavoro può essere ricco di insidie, proprio per questo è essenziale che i lavoratori siano preparati ad affrontare eventuali rischi. Per fare ciò la legge stabilisce l’obbligo del datore di lavoro di organizzare il corso di formazione generale per lavoratori.
La disciplina del corso di formazione generale per i lavoratori
Il decreto legislativo 81 del 2008 all’articolo 37 prevede che i lavoratori seguano dei corsi di formazione generale il cui obiettivo è fornire adeguate conoscenze su concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione. Tale obbligo è effettivamente entrato in vigore il 26 gennaio del 2012, con l’Accordo Stato/Regioni sulla formazione obbligatoria. L’onere di organizzare i corsi ricade su tutte le aziende con lavoratori dipendenti o soci che eseguono anche prestazioni lavorative. La formazione è facoltativa per le aziende che si avvalgono della collaborazione dei familiari, limitatamente però a tali soggetti. Ciò vuol dire che non vi è obbligo di formazione verso, ad esempio, i figli, ma se in azienda vi sono altri dipendenti questi devono essere adeguatamente formati. Si deve sottolineare che l’obbligo di formazione ricade anche sui lavoratori a tempo determinato e atipici.
Il corso mira a fornire adeguate conoscenze sull’organizzazione della prevenzione dei rischi in azienda. Il lavoratore deve essere posto a conoscenza anche dei diritti doveri e sanzioni a cui sono sottoposti i vari soggetti che operano all’interno dell’azienda, cioè il datore di lavoro, il responsabile incendi, l’RSPP, RLS, i singoli lavoratori e tutte le figure professionali che in base anche al tipo di attività svolta devono intervenire. Infine, una parte del corso di formazione generale per lavoratori è concentrato sugli organi di vigilanza, controllo e assistenza che devono essere presenti in azienda.
Come si svolge il corso di formazione generale per i lavoratori
In base alla normativa il corso di formazione generale per lavoratori deve essere organizzato dal datore di lavoro e deve essere seguito prima di entrare nell’organico di lavoro, o al massimo entro 60 giorni dall’ingresso in azienda. Si può entrare in organico senza seguire il corso se lo stesso è stato già seguito in precedenza, ad esempio quando si lavorava per un’altra azienda. Ha una durata di 4 ore deve essere seguito da una formazione specifica inerente il tipo di lavoro che viene svolto in azienda. Quest’ultima ha una durata di 4 ore per le aziende a basso rischio, 8 ore per le aziende a medio rischio e 12 ore per le aziende con rischio elevato. Se il lavoratore cambia settore, anche all’interno dello stesso contesto lavorativo, non vi è l’obbligo di seguire nuovamente il corso di formazione generale, ma se cambia la tipologia di rischio a cui si è esposti è necessario seguire nuovamente il corso specifico. Deve essere sottolineato che è previsto l’obbligo di organizzare percorsi di aggiornamento in modo periodico. Questo è essenziale per far in modo che i lavoratori abbiano sempre gli strumenti giusti per valutare le situazioni di rischio e porre in essere comportamenti adeguati.
È bene sottolineare che in caso di mancato adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa è previsto l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda con un valore minimo di 1200 € e massimo di 5200 €. La stessa non si applica al lavoratore, ma al datore di lavoro.